Esenzione dalla partecipazione portoghese

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Esenzione dalla partecipazione portoghese

by | Mercoledì, maggio 20 2020 | Imposta sul reddito delle società, Investimento

Esenzione dalla partecipazione portoghese

Esenzione dalla partecipazione è, ai sensi del diritto portoghese, un'esenzione fiscale applicabile ai dividendi percepiti da una controllata e alle eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di tale partecipazione.

Nell'ambito del regime di esenzione della partecipazione, le società possono fare affari e investire in tutto il mondo in modo efficiente dal punto di vista fiscale e persino beneficiare dell'aliquota dell'imposta sulle società più bassa del Portogallo ai sensi del regime Regime fiscale internazionale di Madera, qualora svolgano altre attività economiche oltre a quella di holding pura.

Questo nostro post si concentra sul regime di esenzione dalla partecipazione dal punto di vista della holding portoghese, tuttavia se la società portoghese è una controllata, piuttosto che una società madre, lo stesso regime si applica ancora, alle condizioni previste dal diritto dell'UE e dal paese di origine della società madre .

Ai sensi del regime di esenzione della partecipazione portoghese è applicabile ai seguenti tipi di reddito/transazioni:

  • Utili e riserve distribuito alle imprese portoghesi dalle loro controllate non concorrono al loro reddito imponibile. A condizione che questi derivino da:
    • Il contribuente detiene direttamente, o direttamente e indirettamente, almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della controllata.
    • Le azioni sono detenute per un periodo consecutivo di almeno un anno o mantenute per tale periodo.
    • Il contribuente non è coperto dal regime di trasparenza fiscale.
    • La società controllata è soggetta e non esente dall'imposta sul reddito delle società, un'imposta sul reddito di cui all'art Articolo 2 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, o un'imposta simile all'imposta sul reddito delle società con un'aliquota legale non inferiore al 60% dell'aliquota standard dell'imposta sul reddito delle società.
  • Minusvalenze o plusvalenze avvenuti per effetto del trasferimento di quote di tali società a qualsiasi costo e indipendentemente dalla percentuale di quota trasferita, non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile. A condizione che alla data della transazione siano soddisfatti i seguenti requisiti:
    • Le azioni sono detenute per un periodo consecutivo di almeno un anno.
    • Il contribuente detiene direttamente, o direttamente e indirettamente, almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'ente dal quale le azioni sono trasferite.
    • Il contribuente non è coperto dal regime di trasparenza fiscale (ovvero l'imputazione degli utili ai soci persone fisiche o giuridiche, a prescindere dall'effettiva distribuzione).
    • L'entità da cui vengono trasferite le azioni non è residente in un paradiso fiscale.
    • Le attività dell'entità da cui vengono trasferite le azioni non sono costituite, direttamente o indirettamente, per più del 50% da immobili situati in Portogallo e acquisiti a partire dal 1° gennaio 2014 (ad eccezione degli immobili destinati a un'attività agricola, industriale o commerciale che non consiste nell'acquisto e vendita di beni immobili).
  • Utili, riserve, plusvalenze e minusvalenze realizzate da una stabile organizzazione portoghese possono inoltre beneficiare del regime di esenzione dalla partecipazione a condizione che detta stabile organizzazione portoghese sia di:
    • Un'entità residente nell'Unione Europea, che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 2 della Direttiva del Consiglio 2011/96/UE.
    • Un'entità residente nello Spazio Economico Europeo, soggetta ad obblighi di cooperazione fiscale simili a quelli stabiliti all'interno dell'Unione Europea, a condizione che l'entità soddisfi requisiti comparabili a quelli previsti dall'articolo 2 della Direttiva del Consiglio 2011/96/UE.
    • Un'entità residente in uno stato con il quale il Portogallo ha stipulato un trattato contro le doppie imposizioni (tranne se residente in un paradiso fiscale) che prevede lo scambio di informazioni ed è soggetta e non esente nel suo stato di residenza da un'imposta sul reddito simile a quella delle società portoghesi Imposta sul reddito, la cui aliquota legale non è inferiore al 60% dell'aliquota standard del reddito societario portoghese.

Come accennato in precedenza, gli utili, le riserve e le plusvalenze o minusvalenze derivanti da tali giurisdizioni non possono beneficiare del regime di esenzione della partecipazione portoghese.

Infine, ma non meno importante, il credito d'imposta per le doppie imposizioni economiche e giuridiche spetta alle società, nei casi previsti dalla legge, quando la società stessa non beneficia del regime di partecipation exemption.

NOTA – elenco degli attuali paradisi fiscali: Samoa Americane, Liechtenstein, Andorra, Maldive, Anguilla, Isole Marshall, Antigua e Barbuda, Mauritius, Aruba, Monaco, Isola dell'Ascensione, Monserrat, Bahamas, Nauru, Bahrain, Antille Olandesi, Barbados, Isole Marianne Settentrionali, Belize, Isola di Niue, Bermuda, Isola Norfolk, Bolivia, Altre Isole del Pacifico, Isole Vergini Britanniche, Palau, Brunei, Panama, Isole Cayman, Isola Pitcairn, Isole del Canale, Porto Rico, Isola Christmas, Qatar, Cocos (Keeling), Isola Queshm, Iran, Isole Cook , Sant'Elena, Costa Rica, Saint Kitts e Nevis, Gibuti, Santa Lucia, Dominica, Saint Pierre e Miquelon, Isole Falkland, Samoa, Fiji, San Marino, Polinesia francese, Seychelles, Gambia, Isole Salomone, Gibilterra, St Vicente e il Grenadine, Grenada, Sultanato dell'Oman, Guam, Svalbard, Guyana, Eswatini, Honduras, Tokelau, SAR Hong Kong (Cina), Trinidad e Tobago, Giamaica, Tristan da Cunha, Giordania, Isole Turks e Caicos, Regno di Tonga, Tuvalu, Kiribati, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Isole Vergini degli Stati Uniti, Labuan, Vanuatu, Libano, Yemen, Liberia.

Questo articolo intende essere un'introduzione al regime di partecipazione portoghese, si dovrebbe assumere una consulenza professionale specifica per analizzare la sua applicazione alle proprie circostanze specifiche.

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