Il registro portoghese degli UBO (titolari effettivi) è il recepimento del capo III della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le società portoghesi devono identificare gli UBO, cioè quei soggetti “che, in ogni caso, detengono il loro effettivo controllo. "
L'identificazione degli UBO è divulgata attraverso un database parzialmente accessibile al pubblico, che include gli elementi identificativi della persona o delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, possiedono o controllano di fatto società commerciali portoghesi e altri soggetti soggetti a tale registrazione.
La Direttiva è chiara e non lascia spazio per eludere l'obiettivo di “dare un volto e un nome” al capitalista dietro ogni investimento struttura.
Per le start-up, negli atti costitutivi devono essere indicate le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, le partecipazioni. Eventuali modifiche relative agli UBO vengono comunicate all'Istituto dei Registri e del Notaio (IRN) entro 15 giorni.
Le informazioni dell'UBO disponibili per l'IRN devono includere:
- nome e cognome;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- nazionalità o nazionalità;
- indirizzo completo di residenza permanente, compreso il paese;
- dati del documento di identificazione;
- il CIF, ove applicabile; E
- nel caso di cittadino straniero, il CIF rilasciato dalle competenti autorità dello Stato, o degli Stati, di cittadinanza, o numero equipollente; e l'eventuale indirizzo email di contatto.
Il mancato aggiornamento da parte della società del registro di identificazione dell'UBO costituisce violazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1,000 a € 50,000.
Inoltre, in attesa dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, alle rispettive società è fatto divieto di:
- distribuzione dell'utile di esercizio; O
- anticipazione degli utili durante l'anno; E
- accesso al sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei e dei fondi pubblici.
Oltre alla registrazione pubblica online, le informazioni segnalate all'IRN possono essere consultate dai seguenti enti pubblici:
- l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane;
- l'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni e sui Fondi Pensione;
- la Banca del Portogallo, la Securities Market Commission (CMVM);
- l'Ispettorato generale delle finanze;
- l'Ispettorato Generale del Ministero del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale;
- il servizio di regolamentazione e ispezione del turismo del Portogallo, IP;
- l'Istituto dei mercati pubblici, immobili e costruzioni, IP (IMPIC, IP); E
- l'Autorità per la sicurezza alimentare ed economica (ASAE).
Tutti i predetti organi di controllo possono inoltre, a norma di legge, trattare e interconnettere i dati a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio pone fine al segreto professionale nell'Unione europea. L'obiettivo: combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Miguel Pinto-Correia ha conseguito un Master in Economia Internazionale e Studi Europei presso l'ISEG – Lisbon School of Economics & Management e una laurea in Economia presso la Nova School of Business and Economics. È membro permanente dell'Ordine degli Economisti (Ordem dos Economistas)... Per saperne di più